31 Oct
Commercio al dettaglio under 15mln, bonus locazioni fruibile ugualmente

In linea con la volontà del legislatore e con la successiva prassi è un'attività che può essere scorporata da quella principale e ammessa al beneficio al pari di una qualunque impresa

Una società che confeziona articoli di abbigliamento e in via secondaria svolge attività di commercio al dettaglio di capi che produce, può fruire del credito d’imposta per le locazioni non abitative, introdotto inizialmente dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) e poi rimodulato dall’articolo 2, comma 4 del Dl n. 73/2021, per i locali in cui viene svolta quest’ultima attività anche se, come indicato nell’istanza, i ricavi 2019 relativi al commercio al dettaglio non hanno superato i 15 milioni di euro. L’attività secondaria di vendita dei capi di abbigliamento però deve essere autonoma sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale rispetto all’attività principale di confezionamento e devono sussistere tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 535 del 31 ottobre 2022.

Il dubbio del contribuente nasceva dal fatto che il comma 2 dell'articolo 4 del Dl n. 73/2021, nel ridefinire la misura di sostegno destinata alle imprese che a causa del Covid-19 hanno subìto una riduzione del fatturato, ha riconosciuto il bonus locazioni alle imprese con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, mentre il successivo comma 2-bis ha esteso la misura di favore anche ai commercianti al dettaglio ma solo se hanno ricavi superiori ai 15 milioni di euro, lasciando intendere che quelli con ricavi inferiori a tale cifra ne siano esclusi.

L’Agenzia, dopo aver ripercorso la normativa relativa al bonus locazioni, ricorda, per quanto di interesse, il chiarimento contenuto nella risposta n. 102/2021 (vedi articolo “Attività secondaria over 5 milioni. Via libera al bonus negozi”), che ha riconosciuto la possibilità di scorporare l'attività di commercio al dettaglio dal complesso dell'attività svolta dall'impresa, in linea con l'intento del legislatore di introdurre misure di sostegno nel settore del commercio al dettaglio particolarmente penalizzato dalle misure restrittive anti Covid, ammettendo al beneficio l’esercente per l’attività svolta parallelamente rispetto a quella principale.

L’Agenzia fa un quadro della misura di favore, rinnovata dal comma 2 dell'articolo 4 del Dl n. 73/2021, ricordando che il credito d’imposta spetta:

a) ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019

b) in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021

c) a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il bonus, inoltre, in base al comma 2-bis, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo 2019, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 e alle medesime condizioni.

L’Agenzia, in linea con la volontà del legislatore che ha voluto aiutare il commercio al dettaglio particolarmente colpito dalle misure restrittive per la pandemia, chiarisce che il bonus locazioni spetta a tali imprese:

  • ai sensi del comma 2, se hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 ricavi non superiori a 15 milioni di euro
  • ai sensi del comma 2-bis, se nel medesimo periodo hanno conseguito ricavi superiori a 15 milioni di euro.

A parere dell’Agenzia, in definitiva, la società istante che svolge un’attività principale di confezionamento e una secondaria di vendita al dettaglio di capi d’abbigliamento, potrà per quest’ultima attività in cui non ha superato il fatturato di 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, beneficiare ugualmente del bonus locazioni per i locali utilizzati per la vendita.

Resta fermo che il commercio al dettaglio deve essere un’attività autonoma dal punto di vista contabile, amministrativo ed economico-gestionale rispetto a quella principale di confezionamento e inoltre devono sussistere tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

Fonte : FiscoOggi - pubblicazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio Comunicazione e Stampa

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.