02 Oct
Chiusura con vetrate di balconi e terrazze senza permesso: LA PROCEDURA

L’installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti su verande e balconi, con la conversione in legge del decreto Aiuti bis, è rientrata tra i lavori in edilizia libera. Tuttavia nel caso le si installi in un condominio potrebbero sorgere delle difficoltà per quel che riguarda la valutazione dell’impatto sulle linee architettoniche dell’edificio e quindi sul decoro. Una veranda su un balcone in condominio può essere realizzata solo a condizione che non alteri il decoro architettonico dello stabile. Ragion per cui, anche se per installare le Vepa non è necessario ottenere il via libera dell’assemblea condominiale, almeno in linea teorica, per non rischiare contestazioni è meglio avvertire l’amministratore e gli altri condomini prima di avviare i lavori.

Cosa dice la normativa

Nei condomini la lesione del decoro architettonico può manifestarsi anche in relazione alle facciate interne dell’edificio condominiale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 1718 del 29 gennaio 2016. Nel caso in esame, la controversia era insorta in seguito alle azioni intraprese da alcuni condomini per la rimozione dell’intelaiatura metallica per tenda da sole realizzata da un condomino. Ci sono state anche altre pronunce relative a facciate interne e la Corte ha chiarito che con «decoro architettonico del fabbricato», ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica dell’edificio, «costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico».

Volumetria: i vincoli da rispettare

Per poter installare questo tipo di verande è necessario rispettare determinati requisiti. Il primo vincolo riguarda il divieto di aumentare la volumetria della proprietà. Per questo è indispensabile che le vetrate siano amovibili. L’articolo 33 quater del decreto Aiuti bis, infatti, precisa che l’installazione è ammessa «purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile».

Microareazione e prestazioni energetiche

Il decreto Aiuti bis prevede anche che affinché l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti si possa eseguire senza permessi tali strutture devono favorire «una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici». Inoltre l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili deve avere come scopo il miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche dell’edificio.

Impatto visivo minimo (non solo in condominio)

Un altro requisito indispensabile è che una volta installate le Vepa abbiano un impatto visivo minimo. A questo proposito la norma dice che devono «avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».

Fonte : Tecnici & Professione

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