In attesa della scadenza della seconda rata, fissata per il 16 dicembre, cerchiamo di fare chiarezza sulle novità per l’IMU 2022. La più recente riguarda i coniugi con residenze diverse, scopriamo cosa cambia per la tassa da versare alle amministrazioni comunali.
Importanti novità per l’IMU 2022 per quanto riguarda i coniugi con residenze diverse. Si tratta di una questione molto dibattuta che, a ottobre scorso, ha fatto registrare l’ennesimo cambio di scenario.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha stabilito che moglie e marito, se residenti in abitazioni diverse, hanno diritto all’esenzione IMU per entrambi gli immobili se rispettano il requisito della doppia residenza e della dimora abituale se per motivi di lavoro, studio o famiglia, risiedono in abitazioni diverse.
Marito e moglie che risiedono in due Comuni diversi, ad esempio per ragioni di lavoro, e che in genere magari si riuniscono sotto lo stesso tetto solo nel fine settimana, o quando hanno giorni liberi, hanno diritto all’esenzione Imu per entrambi gli immobili. A patto, ovviamente, che rispettino davvero il doppio requisito della residenza e della dimora abituale che permette di non pagare l’imposta.
Quindi si apre la strada al rimborso dell’IMU ingiustamente versata, che è richiedibile quindi dai componenti di un nucleo familiare che risiedono in abitazioni diverse di cui sono i proprietari e si potrà fare domanda per le somme versate fino al 2017.
La riduzione Imu per pensionati residenti all'estero si applica su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti fiscalmente nel territorio italiano, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per beneficiare dell’agevolazione, quindi, i pensionati residenti all’estero, devono percepire una pensione in regime di convenzione internazionale (es. i pensionati titolari di accordi per la totalizzazione internazionale della pensione).
Possono fruire del bonus IMU 2022, ovvero un credito di imposta per il turismo, le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. Il requisito necessario per fruire del bonus IMU 2022 sugli immobili della categoria catastale D/2 è che i proprietari delle imprese risultino anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019. Inoltre, in via sperimentale, è stato introdotto un bonus Imu per gli anni 2022 e 2023 che consiste in un contributo per il pagamento della tassa sulla casa rivolto a chi trasferisce la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, considerate a rischio spopolamento.
Non sono tenuti a pagare l’Imu 2022 i proprietari di prime case non di lusso; le pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7, le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli; un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia. Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Inoltre non paga l’IMU :
L’imposta sul possesso di immobili non è dovuta da tutti i cittadini proprietari, ma solo da alcuni. La pagano:
Restano immutate le scadenze IMU 2022, in arrivo il secondo appuntamento dell’anno. Si ricorda che l’IMU si paga in due rate:
La base di partenza per il calcolo dell’Imu 2022 è la rendita catastale, che va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti. Di seguito tutti i coefficienti e come eseguire il calcolo della base imponibile ai fini IMU per :
Fabbricati
Per i fabbricati, la formula per il calcolo della base imponibile IMU è la seguente: Rendita catastale * 5% * coefficiente moltiplicatoreCoefficienti validi esclusivamente ai fini IMU
Categoria catastale | Coefficiente IMU |
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 | 160 |
A/10 | 80 |
B | 140 |
C/1 | 55 |
C/3, C/4 e C/5 | 140 |
D (tranne D/5) | 65 |
D/5 | 80 |
Esempio: fabbricato categoria catastale C/4, rendita catastale 1.300 =1.300 + 5% di 1.300 = 1.300 + 65 = 1.3651.365 * 140 = 191.100 è la base imponibile su cui calcolare l’IMU.
Il risultato ottenuto, quindi, va moltiplicato per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune che puoi verificare a questo link : trova le aliquote IMU del tuo Comune.
Aree edificabili
La base imponibile su cui calcolare l’IMU è il valore di mercato dell’area dell’anno di imposizione. Tale valore quindi non si trova nella visura catastale, ma devi determinarlo tu consultando anche i valori medi della zona detenuti presso l’Ufficio Tributi del Comune.
Suggerimento Per il calcolo puoi fare da solo oppure affidarti a un professionista del settore.
Terreni
I terreni agricoli, ossia non edificabili, seguono questo calcolo per la base impnibile IMU: Valore dominicale (lo trovi sulla visura catastale) rivalutato del 25% * 135
Esempio: Area agricola con Reddito Dominicale (RD) pari a euro 995 euro Calcolo Base imponibile IMU => 995 + 25% di 995 = 995 + 248,75 = 1.243,75 1.243,75 * 135 = 167.906,35 => Base imponibile su cui calcolare l’IMU Il risultato ottenuto, quindi, va moltiplicato per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune che puoi verificare a questo link : trova le aliquote IMU del tuo Comune.
Attenzione L’IMU si calcola anche sui terreni incolti o abbandonati a se stessi.
Attenzione Se sei un coltivatore diretto o uno IAP (imprenditore agricolo professionale), non paghi l’IMU, i tuoi terreni sono esenti (art. 1, co. 13, lettera a), L. n. 208/2015).
Per l'anno 2022 sono confermati i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013
Inoltre, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU 2022 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, è istituito il seguente codice tributo IMU 2022:
L’importo minimo IMU 2022 al di sopra del quale scatta la necessità di procedere con il pagamento è pari a 12 euro. Quando, infatti, dal calcolo dell’imposta dovuta emerge una cifra inferiore a tale soglia non bisogna effettuare alcun versamento. Per calcolare l’importo dovuto è necessario considerare la quota annuale e di tutti gli immobili che si possiedono nel Comune in oggetto. L’IMU si può pagare tramite modello F24, bollettino postale o sistema PagoPA. Si inserisce l’importo calcolato secondo le modalità sopra indicate e si utilizzando il codice ente del Comune di ubicazione, indicando la rata che si sta saldando e l’anno di riferimento.